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Garante Privacy 2018: come tutelare i dati giudiziari dei lavoratori dipendenti

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#pinomerola

 

Ogni impresa può trattare i dati giudiziari dei propri lavoratori dipendenti solo se autorizzata dalla legge o dal Garante per la privacy.

Le imprese italiane sono tenute a tutelare con cura i dati giudiziari del proprio organico come definitivamente chiarito da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
Questo in occasione del rigetto dell’istanza di una società che chiedeva di effettuare il trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti senza adeguata base giuridica.
Trattamento dati giudiziari dei lavoratori dipendenti da parte di una società: normativa 2018
Come introdotto e pubblicato sulla newsletter del Garante n. 429  del 3 luglio 2017, ecco come è stato modificato il trattamento dati giudiziari dei lavoratori dipendenti all’interno di una società.
Il caso riguarda una società istante che gestisce ed eroga servizi per la clientela pubblica e privata, la cui finalità è quella di ottemperare ad una richiesta contrattuale mediante la raccolta e l’utilizzo di tutte le informazioni presenti nel casellario giudiziale fornito dai propri dipendenti e di comunicarle a una società appaltante.
Il trattamento dei dati giudiziari sarebbe stato finalizzato a consentire alla stessa appaltante di poter esprimere il proprio gradimento nei confronti dei dipendenti impiegati (inquadrati come manovali e pulitori) nell’espletamento dei servizi a bordo dei treni.
La decisione del Garante 
Con Autorizzazione n. 7/2016 il Garante autorizza i datori di lavoro al trattamento dei dati giudiziari, qualora questo sia “indispensabile per […] adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa dell’Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro” e, dato che la società non indica una base giuridica (legislativa, regolamentare o contrattuale) adeguata a legittimare il trattamento, da parte della società appaltante, dei dati giudiziari alla stregua di quanto previsto dalla citata Autorizzazione, non sussistono i presupposti per l’adozione di una autorizzazione specifica al trattamento dei dati giudiziari nei termini prospettati nella richiesta formulata dalla società.
Ciò vale anche per il corrente anno 2018 dato che la stessa società non indica un’idonea base giuridica in relazione alla prospettata comunicazione dei dati giudiziari alla società appaltante e non fornisce sufficienti elementi istruttori al fine di poter effettuare una compiuta valutazione del caso.

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