Imposta sostitutiva sui contratti di finanziamento bancario conclusi all’estero tra soggetti residenti – Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 28 marzo 2013.
APPLICAZIONE dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARIO a MEDIO e LUNGO TERMINE.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito all’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei contratti di finanziamento bancari a medio e lungo termine (ai sensi dell’art. 17 del Dpr 601/1973) stipulati all’estero tramite rogito tra contraenti residenti in Italia.
La risoluzione chiarische che tali fattispecie contrattuali non costituiscono abuso del diritto poichè il luogo di sottoscrizione, non è di per sè oggettivamente elusione in mancanza di altri elementi.
Tali contratti sono soggetti ad imposta sostitutiva se l’atto stipulato all’estero si riferisce ad accordi raggiunti in Italia.
I soggetti che effettuano tali operazioni, ai fini dell’asssoggettamento alla suddetta imposta, sono obbligati a dichiarare le somme che costituiscono la base imponibile della stessa imposta sostitutiva.
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