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"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" anche un professionista.

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#pinomerola

La Confcommercio ha avanzato un quesito al Ministero del lavoro circa la corretta interpretazione dell’art. 31 del Dlgs. 81-2008 riguardante «il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione» in particolare se tale responsabile potrà essere anche un non dipendente libero professionista.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all’Interpello n.24-2014 richiesto dalla Confcommercio per l’ applicazione  corretta dell’art.31 comma 6 del DLgs. n° 81 del 2008 riguardante come sopra detto «IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE».

Nella fattispecie la Confocommercio chiedeva come comportarsi in merito alla nomina del Responsabile del servizio di  prevenzione e protezione all’interno dell’impresa quando questi potrà essere solo un dipendente del datore di lavoro o eventualmente anche un professionista con i requisiti richiesti dalla legge.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sua risposta ha ritenuto che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene  considerato «Interno all’Azienda” nel momento in cui abbia mansioni relative all’organizzazione dell’impresa e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in proporzione alla dimensionalità dell’azienda medesima.

Pertanto il datore di lavoro dovrà valutare la compatibilità delle diverse tipologie di collaborazione che possiede all’interno della sua azienda, in funzione della durata della prestazione di lavoro connesse all’ esigenze anche in termini di tempo,   di chi è nominato Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (che dovrà curare e realizzare gli obiettivi della prevenzione e protezione dei lavoratori).

Nella buona sostanza quindi il Ministero ha voluto dire che con il termine “interno all’azienda” non si vuole intendere esclusivamente il personale dipendente ma qualsiasi altro collaboratore  che possa assicurare adeguatamente la sua presenza  per lo svolgimento della mansione di Responsabile del servizio nella propria attività.

Quindi anche il professionista abilitato a tale tipo di incarico potrà essere nominato Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda pur essendo ad esempio un ingegnere con attività di libero professionista, purchè possa assicurare l’apporto in azienda necessario per assicurare il medesimo servizio.

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