La variazione di indirizzo legale non giustifica la notifica fuori termine.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 21437/2013 del 19-09-2013.
Recita la pronuncia: «la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la notifica della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale notifica fuori termine possa essere addebitata assolutamente ad errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario, e non a responsabilità del ricorrente”. Di conseguenza la data di consegna nei termini all’ ufficiale giudiziario non può assumere rilievo quando l’atto in questione sia viziato da errore nell’ indicazione dell’indirizzo del destinatario, poiché ciò costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante».
I giudici della Corte Suprema hanno affermato che non è“onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell’assenza di mutamenti riguardanti l’indirizzo legale del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notifica”, compresa l’ ipotesi in cui il richiedente non sia stato negligente e la mancata validità della notifica sia causata esclusivamente dal comportamento dello stesso richiedente, ad eccezione dei casi di forza maggiore e fortuiti.
La sentenza in sostanza afferma, che non si può chiedere la validità della notifica effettuata fuori termine per causa del cambio di indirizzo legale del destinatario, che è onere del ricorrente individuare.
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Sentenza 19 settembre 2013 n. 21437 – Corte di cassazione Civile – II Sezione.