La Circolare INPS n. 19 pubblicata in data 31 gennaio 2018 riporta in dettaglio tutte le misure degli importi massimi inerenti l’assegno ordinario ed emergenziale per il Fondo Credito e per il Fondo Credito Cooperativo, trattamenti di integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e per la disoccupazione agricola. La Circolare INPS riporta anche la misura dell’importo mensile dell’assegno di sussidio per Attività Socialmente Utili (ASU). Tutte le misure riportate sulla Circolare INPS sono in vigore dal primo gennaio 2018.
Trattamenti di integrazione salariale
La Circolare Inps riporta gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2018 e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive. Essi sono strumenti di sostegno al reddito riconosciuti in caso di sospensione o di cessazione dell’attività lavorativa dei dipendenti (compresi gli apprendisti) di aziende appartenenti a comparti non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.125,36 | Basso | 982,40 | 925,03 |
Superiore a 2.125,36 | Alto | 1.180,76 | 1.111,80 |
Per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, la Circolare INPS pubblicata in data 31 gennaio 2018 prevede che il trattamento ammonti all“80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 e il limite dell’orario contrattuale , comunque non oltre le 40 ore settimanali”. Tali importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle aziende operanti nel comparto edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.125,36 | Basso | 1.178,88 | 1.110,03 |
Superiore a 2.125,36 | Alto | 1.416,91 | 1.334,16 |
Indennità di Disoccupazione NASpI, DIS-COLL, agricola
Non essendo state apportate modifiche sostanziali alla normativa di riferimento, la retribuzione che occorre prendere come riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, secondo quanto riportato dalla Circolare INPS n.19 del 31 gennaio 2018, è pari 1.208,15 euro per il corrente anno 2018.
L’importo massimo mensile delle Indennità di Disoccupazione NASpI e DIS-COLL non può superare, per il corrente anno 2018, l’importo di 1.314,30 euro.
Per quanto concerne l’indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2018 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2017, sono pari a 1.167,91 euro (massimale più alto) e ad euro 971,71 (massimale più basso).