Modello 770 e Certificazione Unica 2018 anche per tutte le Partite Iva che hanno optato per il regime forfettario e dei minimi sebbene siano esenti dal versamento della ritenuta d’acconto. Con la pubblicazione del modello di CU 2018 oltre ad essere stata confermata la scadenza del 7 marzo 2018 per effettuare l’invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate, le istruzioni operative emanate con Provvedimento del 15 gennaio hanno chiarito il fatto che la Certificazione unica 2018 debba contenere anche somme e compensi corrisposti a contribuenti minimi e forfettari. Quali ragioni di questa scelta operata dall’amministrazione fiscale sebbene siano esenti dal versare la ritenuta d’acconto? Vediamo in dettaglio le istruzioni fornite dal Fisco.
Partite Iva Forfettarie e Minimi 2018: sì alla Certificazione Unica 2018
Nonostante si trattino di Partite Iva con un regime agevolato e non siano soggetti a ritenuta d’acconto, l’Amministrazione fiscale ha sancito definitivamente nelle istruzioni operative emanate con il Provvedimento del 15 gennaio 2018 scorso che la Certificazione Unica 2018 serve ed espleta anche per i forfettari e per i minimi un ruolo di strumento di controllo e di monitoraggio fiscale. Pertanto anche gli stessi contribuenti titolari di Partita Iva nel regime dei minimi e dei forfettari sono tenuti alla compilazione della Certificazione Unica.
Il quesito è se occorra o meno certificare i compensi di tutti coloro che svolgono attività professionali che pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale non sono soggetti a ritenuta (caso dei minimi e dei forfettari)? Tutte le partite Iva con regime fiscale forfettario – non essendo sostituto d’imposta – non devono certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2018.
Per tutte le Partite Iva con regime dei minimi, i compensi erogati vanno indicati nella Certificazione unica 2018, ma non vanno riportati nel nuovo modello 770 dato che soggetti a ritenuta d’acconto.
In buona sostanza, i dati fiscali e tutte le informazioni su somme e compensi debbono essere inserite nel quadro relativo alla certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica 2018.
Occorre riportare l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2017 ai lavoratori autonomi e l’ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfettario nel periodo d’imposta 2017.
Si ricorda, inoltre, che i contribuenti titolari di Partita IVA con Regime Forfettario che erogano compensi ad una Partita Iva Ordinaria non operano come sostituti d’imposta e le regole da seguire siano: non operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 e non certificare i relativi compensi tramite Certificazione unica e Modello 770/2018. L’unico adempimento è quello di indicare nel quadro RS della dichiarazione dei redditi modello UNICO PF l’ammontare lordo del compenso erogato ed il codice fiscale e della Partita Iva in regime ordinario.
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Partite Iva regime forfettario e minimi: sì alla compilazione della Certificazione Unica 2018
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