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Omaggi: disciplina IVA, in periodo natalizio.

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La disciplina IVA degli omaggi.

Dopo le novità introdotte dalla Manovra Finanziaria per il 2008, Legge n.244/2007, oggi il regime degli Omaggi, rientra nella più ampia normativa prevista per “le spese di rappresentanza” ed è inserita nel TUIR, all’art.108 ( D.P.R. 917/86).

L’art. 2 comma 2  n 4 del D.P.R. 633/72 definisce in generale come imponibili IVA le cessioni gratuite di beni o servizi; ad eccezione di quelli che non rientrano nella produzione o commercio proprie dell’attività esercitata:
  • Queste ultime, ossia le cessioni gratuite di beni o servizi diverse dall’attività propria dell’impresa, non sono invece imponibili IVA a meno che non si sia detratta l’imposta al momento del loro acquisto. 
  • Questa disposizione va studiata unitamente all’art. 19-bis comma 1 lett. h) del D.P.R. 633/72 secondo il quale, sulle spese di rappresentanza e quindi sugli omaggi non e’ detraibile l’Iva pagata sugli acquisti, tranne il caso in cui il valore unitario sia inferiore o uguale  ad euro 25,82, nel qual caso, invece, l’IVA si potrà detrarre.
In sintesi si può asserire che sugli acquisti di beni o servizi quali spese di rappresentanza ed omaggi non è consentita la detrazione dell’IVA,  fatta eccezione per quelli il cui importo non superi 25,82 euro.
Nel caso in cui l’importo sia superiore alla predetta soglia, l’IVA sarà indetraibile, e diventerà solo un costo deducibile ai fini delle imposte dirette.

Gli acquisti di beni e servizi -non qualificati- come spese di rappresentanza sono soggetti alle regole generali secondo le quali l’IVA è ammessa in detrazione se si rileva, secondo il principio dell’inerenza, la connessione con l’attività propria dell’impresa.

In conclusione, con le disposizioni vigenti, sugli omaggi di beni o servizi non facenti parte della produzione o commercio proprio dell’attività (come panettoni, vino, penne, agende, ecc… ) si può affermare che essi hanno un trattamento diverso in funzione del loro valore unitario:
  •  Se il costo unitario è superiore ad euro 25,82, l’IVA sugli acquisti è indetraibile e la cessione gratuita non rileva ai fini IVA (operazione fuori campo IVA). 
  • Se il costo unitario non è superiore o uguale ad euro 25,82,  l’IVA sugli acquisti è detraibile e la cessione gratuita non rileva, in egual modo, ai fini IVA ( Circ. 19.6.2002 n. 54/E Ag. Entrate).
Il trattamento fiscale cambia completamente quando l’omaggio viene fatto ai dipendenti dell’azienda: 
  • l’I.V.A sugli acquisti di beni o servizi destinati ad omaggio per i propri dipendenti è sempre indetraibile ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/72 qualunque ne sia il costo in quanto mancante dell’inerenza con l’esercizio d’impresa. 
Tali omaggi non possono essere considerati spese di rappresentanza in quanto manca la finalità promozionale della cessione gratutita.

Risulta poi normale,  in applicazione dell’art. 2 comma 2, n. 4) del D.P.R. 633/72 che la successiva cessione gratuita sia esclusa da IVA.

Imposte dirette.
Per la deducibilità dei costi per omaggi ai dipendenti, la norma dispone che essi vanno compresi tra le “spese per lavoro dipendente” ai sensi dell’art.95 del D.P.R. n. 917/1986 e non tra le spese per omaggi.
Tali costi sono integralmente deducibili ai fini delle imposte dirette.

Le erogazioni liberali corrisposte in danaro sono sempre tassate in capo al dipendente, mentre non concorrono alla formazione del reddito le erogazioni in natura se di importo non superiore ad euro 258,23 su base annua

In caso di sforamento di tale tetto esse vengono tassate per l’intero valore senza alcuna franchigia.
 Per quanto concerne il trattamento fiscale ai fini IRES ed IRPEF degli omaggi ai dipendenti, è irrilevante se essi siano prodotti dall’impresa o da terzi.

Ai fini IRAP, in riguardo alle società di capitali, l’art. 5 co.1 del D.Lgs.to n. 446 del 1997 stabilisce, in linea di principio, l’indeducibilità dei costi relativi al personale (tra cui gli omaggi ai dipendenti) iscritti a Conto Economico nella voce b9 (spese per il personale):

  •  in questa paragrafo di conto economico infatti vanno classificati gli omaggi erogati ai dipendenti a titolo di liberalità. 

Nelle altre ipotesi gli omaggi, sono classificati nella voce b14 (oneri diversi di gestione) e sono totalmente deducibili ai fini IRAP, in ossequio al  principio di derivazione dal risultato del conto economico.

Per le ditte individuali soggette all’IRPEF che non hanno esercitato l’opzione per la derivazione del valore della produzione (ai fini IRAP) dal bilancio gli omaggi ai dipendenti sono indeducibili, in quanto i relativi costi non rientrano tra quelli deducibili previsti dall’art. 5-bis D.Lgs.to n. 446/1997.
Fonte: Fiscoetasse.com..

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