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Mutui Ipotecari: variazione tasso fisso, proroga fino al 30 aprile 2018

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Disposta la proroga fino al 30 aprile 2018 della variazione del tasso fisso in ammortamento sui mutui ipotecari edilizi erogati dall’INPS a favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Già con la determinazione presidenziale 24 luglio 2015 n.79 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 12 giugno 2017, n. 134) era stata disposta la proroga già al 1° luglio 2017. Adesso giunge un nuovo avviso da parte dell’Istituto di Previdenza Nazionale che proroga al 30 aprile 2018 il termine dell’invio della domanda per la richiesta di variazione del tasso fisso secondo il metodo LTV dei mutui ipotecari edilizi erogati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Si tratta di un rinvio reso necessario tenuto conto dei tempi tecnici per la contabilizzazione dei bollettini MAV.
Proroga al 30 aprile 2018 variazione tasso fisso Mutui ipotecari edilizi: come funziona?
La proroga annunciata dall’INPS sulla variazione tasso fisso Mutui ipotecari edilizi concessi ed erogati dall’Istituto di Previdenza Nazionale nei confronti di tutti gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è prevista per i soggetti mutuatari che entro il 2 gennaio 2018 hanno provveduto al pagamento della rata di dicembre 2017, contestualmente alla morosità dovuta.
Inoltre, possono beneficiare della proroga al 30 aprile 2018 anche tutti i soggetti mutuatari che avevano già il requisito per procedere con la presentazione dell’istanza riguardante la variazione del tasso fisso secondo il metodo LTV al 1° luglio 2017.
A chi spetta l’erogazione dei Mutui ipotecari edilizi concessi da INPS?
Come sancito dalla normativa vigente possono beneficiare delle prestazioni creditizie erogate dall’INPS tutti i dipendenti e i pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, purchè iscritti al Fondo Credito.
Come sancito dal Regolamento INPS concede mutui ipotecari per l’acquisto di unità abitative non di lusso da adibire a prima casa sul territorio nazionale o per la surroga di mutui già contratti con Istituti bancari convenzionati con INPS per l’acquisto della prima casa.
L’importo massimo erogabile è pari a 300.000 Euro, o al minor importo dichiarato nell’atto di compravendita e, in caso di surroga, al minor importo del residuo debito del mutuo bancario preesistente.
Requisiti necessari per accedere alla prestazione creditizia INPS
Per poter accedere alla prestazione creditizia il soggetto istante non deve essere proprietario di altra abitazione sul territorio nazionale.
È inoltre prevista la possibilità di erogare la prestazione creditizia qualora residuino risorse finanziarie anche ai “soggetti istanti che non siano proprietari di altra abitazione nel comune ove è ubicato l’immobile oggetto della richiesta di finanziamento, ovvero in comuni distanti meno di 250 km”.
È opportuno presentare la dovuta Domanda con tutta la documentazione allegata mediante servizio approntato sul sito INPS.

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