Tale rettifica spetta in quanto per i beni o servizi acquistati durante il periodo in cui si trovava nel regime dei minimi, il contribunte non ha avuto diritto alla detrazione IVA, avendo posto in essere solo operazioni esenti ai sensi dell’art. 101 della L.244/2007.
Tale rettifica a favore, troverà posto nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno nel quale si rientra nel regime ordinario, tenendo conto del versamento a saldo dell’imposta relativa allo stesso anno.
La rettifica riguarda due tipologie diverse di beni o servizi:
- beni o servizi destinati alla rivendita ma non ancora ceduti o utilizzati al 31-12-2011;
- beni ammortizzabili per i quali non sia ancora decorso il periodo di ammortamento stabilito dall’art. 19bis del DPR 633/72.
Esempio: un contribuente minimo nel 2010 ha acquistato un “autoveicolo da lavoro” pagandolo 12.000 euro comprensivo di IVA. Chiaramente l’IVA di 2.000 euro l’ha solo dedotta dai ricavi ma non detratta.
In tal caso visto che il periodo di ammortamento riguarderbbe gli anni 2010-2011-2012-2013-2014, gli spetteranno, quale credito IVA, i 3/5 dell’imposta pagata ( per il 2012-2013-2014), ossia 1.200 euro.
In tale rettifica rientrano anche le fatture pagate per l’acquisto di beni strumentali in leasing.
Si precisa che la circolare n. 73/E diramata nel 2007, non considera beni strumentali quelli aventi valore unitario non superiore ad euro 516,46 o con aliquota di ammortamento annuo superiore al 25%.
Per questi non si ha diritto a rettifica dell’IVA a credito, a meno che, (circolare n.7/E del 2008) gli stessi non siano ancora entrati in funzione al momento del cambio di regime, nel nostro caso al 31-12-2011; in quanto non sono stati dedotti come costi nel vecchio regime.
In ogni caso, visto che all’atto dell’acquisto del bene avvenuto nell’esempio nel 2010 il contribuente ha dedotto dai ricavi sia l’imponibile che l’IVA, ossia gli interi 12.000 euro compresivi di IVA, è fiscalmente giusto che l’importo della rettifica costituisca una sopravvenienza attiva (ossia un ricavo impropriamente detto) dell’anno 2012, imponibile ai fini delle imposte dirette.
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