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Associazioni ed enti non commerciali: Nessun obbligo contabile e fiscale se svolgono solo attività istituzionale, ma rendicontazione consigliata.

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#pinomerola
Con la Ris. n. 126 del 16 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti inviati da un ente religioso, che ha chiesto il parere dell’Amministrazione circa gli obblighi sia fiscali che contabili per le associazioni ad esso aderenti:
  • di tenuta contabile ai fini fiscali sia per l’imposizione diretta (IRES) che indiretta (IVA) anche senza esercizio di attività commerciale;
  • di redazione di rendiconto annuale economico-finanziario se non si esercitano attività commerciali e non si effettuano raccolte pubbliche di fondi disciplinate dall’art. 20 co. 2 del D.P.R. n.600/73. 
 L’Agenzia nella risposta, intanto non entra nel merito della soggettività tributaria dell’Ente religioso e di quelli ad esso associati, in carenza di dettagli verificatori che permettano valutazioni di tipo formale nel rispetto dei requisiti di statuto e di sostanza (modus d’esercizio e tipologia di attività) per essere considerati enti non lucrativi e che quindi l’Agenzia prende per buono quanto dichiarato nell’interpello.

Le osservazioni dell’Amministrazione danno per assunto che trattasi di “enti non commerciali” che non esercitano principalmente od esclusivamente “attività commerciali”, che si collochino nel disposto dell’art. 73 co, 1, lett. c] del D.P.R. 917. 

In riferimento agli obblighi fiscali di tenuta contabile sia ai fini IRES che IVA, l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello, pone l’attenzione sulla qualificazione di “attività commerciale”, per escluderne altre (come l’attività che svolgono gli enti che hanno proposto l’interpello):
  1. Sulla definizione di esercizio d’impresa in rif. all’art. 55 del Testo Unico sui Redditi  (imposizione diretta);
  2. E sul disposto dell’art. 4 co. 1 del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA, imposizione indiretta).

Si richiamano a tal proposito le risoluzioni n. 169 del 1-07-2009, n. 122 del 6-05-2009, n. 348 del 7-08-2008 e n. 286 dell’11-10-2007. 

Con tale orientamento si conferma la fattispecie commerciale, in qualsiasi ipotesi, delle attività di cui all’art. 2195 del Codice Civile prescindendo dalla persona fisica o dal soggetto giuridico che pone in essere operazioni a carattere anche non lucrativo, svolte abitualmente ed anche senza organizzazione;

 mentre,

per quelle che si riferiscono a  prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c., occorre verificare se l’attività è organizzata in forma d’impresa.

Per tale si fa riferimento a quel soggetto che predispone mezzi e risorse finanziarie allo scopo di ottenerne un risultato economico.

A questo punto l’obbligo di tenuta dei registri contabili, in ossequio al disposto dell’art.20 co.1 del D.P.R. 600, è “imposto” solo se l’ente non commerciale esercita anche attività d’impresa (c.d. connessa), con applicazione delle norme degli artt. 14-15-16-18 validi sia  per le imprese, che per le società ed enti equiparati.

A tale prescrizione, di contro, non sono tenuti quegli enti che esercitano un’attività per la quale non si riconoscano le caratteristiche commerciali di una impresa. 

L’Agenzia eccepisce però il caso in cui l’ente in via occasionale ponga in essere un unico affare anche complesso, occasionale e non abituale, che rileva ai fini dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co.1 lett. i] del T.U.I.R., privo in tal caso, del requisito impositivo ai fini delle imposte indirette, ossia ai fini IVA. 

Per quanto concerne l’obbligo di “Rendicontazione annuale” ed anche riguardante manifestazioni per la raccolta fondi, l’Amministrazione richiama i chiarimenti già ricevuti dalla Circolare Ministeriale del 12 maggio 1998 numero 124, ed in particolare l’Agenzia chiarisce che l’art. 20 co.2 del D.P.R. 600/72, ha disposto per tali enti non lucrativi due tipologie di rendiconto:

  •   Il Bilancio-rendiconto annuale economico e finanziario; 
  •   Il Rendiconto separato per la raccolta pubblica di fondi.

La prima indicazione, in qualsiasi caso, sembra non trovare conferma nella normativa tributaria, sugli enti non lucrativi, che svolgono esclusivamente attività statutaria ed istituzionale.

Per tali enti esiste il solo obbligo interno di dimostrare le registrazioni della contabilità in un documento finale d’esercizio o per informazioni, a favore dell’ente, inoltrate all’esterno. 

Altra cosa ovviamente sono:

  • Gli enti che usufruiscono di agevolazioni fiscali e  che ricevono i  benefici di cui all’ 148 co. 3 e seguenti del TUIR e art. 4 co. 4 del D.P.R. n. 633/72 e che devono comportarsi in conformità obbligatoria dello statuto, dove è prevista la redazione ed approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario. 

 In conclusione, secondo le indicazioni fornite, il rendiconto annuale è praticamente necessario in ogni caso,  
qualsiasi sia la modalità di esercizio ed organizzazione dell’ente.

Tale semi-obbligo contabile ha finalità informativa e di trasparenza interna degli associati e dei terzi, nella gestione anche patrimoniale dell’associazione.

Evidentemente, dice l’Agenzia, nell’interesse dell’Ente, anche se non sussiste l’obbligo fiscale, la rendicontazione ha valore di prova sui controlli eventuali che lo stesso possa ricevere per essere qualificato fiscalmente come ente non lucrativo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo ai sensi dell’art. 149 del Testo Unico sui Redditi.

Per quanto riguarda l’obbligo supplementare del rendiconto specifico per la raccolta fondi (ai sensi dell’art.143 co. 3 lett. a] del T.U.I.R. DPR 917,  lo stesso non è soggetto allo specifico rendiconto previsto, di cui all’art. 20, comma 2 del DPR n. 600/73, quando non abbia effettuato la suddetta attività di reperimento di fondi tramite raccolte pubbliche.

fonte: Eutekne.info.

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