Come sancito dalla Comunicazione pubblicata dall’INPS i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni e iscritti alla previdenza agricola hanno diritto a beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per il periodo d’imposta 2017.
È quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017 e disciplinato in modo dettagliato dalla circolare INPS emanata in data 11 maggio 2017, n. 85.
Con Messaggio INPS n. 195 pubblicato in data 17 gennaio 2018 l’Istituto di Previdenza Nazionale ha previsto che “per le attività iniziate nel 2017 le richieste di esonero contributivo possono essere presentate fino al 31 marzo 2018, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, numero 476, all’articolo 3, concede ai lavoratori autonomi agricoli, la facoltà di perfezionare l’iscrizione alla gestione agricola entro 90 giorni dall’inizio dell’attività”.
Esonero contributivo Imprenditori Agricoli 2018: destinatari
Per poter godere del beneficio contributivo, la Circolare INPS pubblicata in data 11 maggio 2017 n.85 prevede che tutti i Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) abbiano avviato una nuova attività imprenditoriale agricola nel 2017 e non abbiano compiuto i quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Inoltre, la Circolare riconosce come destinatari del beneficio dell’esonero contributivo anche tutti i Coltivatori diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività nel 2016 e non abbiano compiuto i 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola e l’attività deve essere ubicata nei territori montani e/o nelle zone agricole svantaggiate.
Durata dell’esonero contributivo Imprenditori Agricoli 2018
Il beneficio dell’esonero contributivo prevede il non adempimento del versamento dell’accredito presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
È possibile godere dell’esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività; del 66% per gli ulteriori 12 mesi; del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Sono esclusi pertanto dall’agevolazione il contributo di maternità e contributo INAIL dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
Si ricorda che la domanda per fare richiesta del beneficio deve essere inoltrata all’INPS avvalendosi dei Modelli disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”, esclusivamente in via telematica; dunque, nessun cartaceo.
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