Proprio in quest’ottica, dei fermi amministrativi equiparati all’ipoteca, si inserisce la sentenza della sesta sezione civile della Cassazione già citata nel precedente articolo per la nullità dell’iscrizione ipotecaria, la numero 4917/2015, in cui la Suprema Corte stabilisce che sono nulli tutti gli atti esecutivi di Equitalia non preceduti da un preavviso di trenta giorni, definitivamente sancendo, con efficacia retroattiva, la nullità e l’improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi ed i pignoramenti di Equitalia non anticipati da avviso al contribuente ed invito al contraddittorio.
Equitalia, pertanto, deve dimostrare di aver notificato tutti gli atti propedeutici al preavviso di fermo amministrativo e produrre in giudizio prova certa, ossia le notificazioni in originale, altrimenti la pretesa tributaria e/o il detto fermo, per vizio procedurale, risulteranno essere inficiati da invalidità. Così come deve essere provato che la notifica, a sua volta, sia stata regolarmente eseguita.
Statuisce, infatti, la Corte di Cassazione SS.UU. n. 5791/2008 che “[…] la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato […]”.
E’ importante, quindi, verificare che l’agente di riscossione, nel cd. “preavviso di azione esecutiva”, abbia indicato tutti i titoli, la natura, il tributo e la data di avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova in ordine alle notifiche, con la conseguenza che, omettendo tali indicazioni e dimostrazioni, anche l’eventuale sollecito di pagamento è nullo.
Inoltre, è opportuno evidenziare che vengono considerati altresì illegittimi anche quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene richiamati, per il fatto che l’allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa risultando insufficiente il mero riferimento al numero ed alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un’attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di comprimerne il diritto alla difesa (CTP Reggio-Emilia).
Quindi sarà nullo il preavviso di fermo sfornito dell’allegazione delle relative cartelle.
Oltre a tali ipotesi che incidono direttamente sulla validità del fermo amministrativo, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha avuto modo di pronunciarsi in tema di illegittimità del fermo amministrativo per ragioni di opportunità e di carattere pratico.
Questa infatti ha precisato che, quando il fermo amministrativo iscritto dalla società di riscossione, abbia ad oggetto un veicolo che viene adoperato dal contribuente per recarsi al lavoro e, quest’ultimo non abbia altri mezzi di locomozione, l’autovettura oggetto del provvedimento amministrativo deve essere considerata, a tutti gli effetti, bene strumentale ed indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, la Commissione ha anche precisato che il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all’atto di precetto nell’ambito del processo dell’esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza.
Da ciò consegue che un vizio, anche se parziale dell’atto di preavviso, travolgerà l’intera procedura, da ciò discende la possibilità di chiedere la revoca del fermo amministrativo.
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