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Agenzia delle Entrate sull’Accollo debito d’imposta altrui: chiarimenti e novità

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Agenzia delle Entrate ha fatto il punto e ha fornito chiarimenti interessanti in materia di accollo del debito recepito nel diritto tributario con alcune peculiarità poste alla luce con la Risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E.
Amministrazione fiscale: chiarimenti istituto Accollo debito da parte di un terzo
Dopo l’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Risoluzione 15 novembre 2017 n. 140/E non sarà più realizzabile l’accollo del debito da parte di un terzo soggetto accollante che decide di estinguerlo mediante l’utilizzo di propri crediti tributari.
In ambito tributario, l’accollo del debito altrui può essere solo cumulativo e non anche liberatorio: con la Risoluzione n.140/E, il Fisco italiano ha ribadito definitivamente il divieto, in capo al soggetto terzo accollante, di procedere alla compensazione del debito accollato con un proprio credito tributario.
Accollo del debito: disciplina del Codice civile
Ricordiamo che l’istituto dell’Accollo debito è disciplina nel Codice civile all’articolo 1273 che recita: «Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta».
In buona sostanza, con l’istituto dell’accollo con l’accollo un soggetto assume negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all’accordo.
L’attuazione di questo istituto all’interno dell’ordinamento fiscale, il Legislatore ha stabilito che il contribuente (debitore originario) non è mai liberato e sottolinea che l’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale».
In buona sostanza la Risoluzione sopra richiamata perviene alla seguente conclusione: “Per l’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario […] l’omesso pagamento comporterà il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, […] che punisce con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato «Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici». La stessa sanzione si applica nei casi di “mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” (articolo 13, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 471).

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