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LUL Telematico prorogato al 2019

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Prorogato al primo gennaio 2019 il Libro Unico del Lavoro (LUL) come previsto dall’approvazione della Legge di Bilancio 2018 che prevede l’obbligo di tenuta in modalità telematica del LUL (la proroga è contenuta nel comma 1154 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018).
Si ricorda che il LUL espleta la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto lavorativo con il dipendente o collaboratore e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell’impresa.
Proroga LUL: Legge di Bilancio 2018
Diversi dubbi sono stati sollevati da imprese e professionisti con la proroga della normativa prevista lo scorso anno 2017 con il Decreto Milleproroghe. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stata disposta l’ulteriore proroga del LUL telematico con comma 1154, articolo 1, il quale sancisce che a partire dal primo gennaio 2018 tutte le aziende sono obbligate alla tenuta, aggiornamento e conservazione del LUL Telematico 2018, introdotto dal decreto semplificazioni Jobs Act.
LUL Telematico: Come funziona?
Con questa proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2018 i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli agricoli, autotrasporto e marittimi, devono iscrivere tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi con o senza progetto, nel LUL telematico tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, onde evitare l’irrogazione delle nuove sanzioni che verranno irrogate per chi viola le norme in materia di registrazioni sullo stesso.
Violazione disciplina LUL: Sanzioni
Per quanto concerne le sanzioni previste per chi viola la normativa prevista per la buona tenuta del LUL introdotte dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 151, saranno irrogate:

  • da 150 a 1.500 euro per omessa o infedele registrazione nel LUL dei dati relativi all’individuazione di tutti i lavoratori, delle annotazioni relative stipendi in denaro e benefit gestite dal datore di lavoro;
  • da 500 a 3.000 euro: se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o se la sua durata è maggiore di 6 mesi;
  • da 1.000 a 6.000 euro: se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori, o se perdura per un tempo superiore a 12 mesi.

 


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