Home LEGGE DI BILANCIO 2018 Pagamento degli stipendi solo con tracciabilità: decorrenza 1° luglio 2018

Pagamento degli stipendi solo con tracciabilità: decorrenza 1° luglio 2018

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#pinomerola

I commi da 910 a 913 dell’art. 1 legge 205 del 27 dicembre 2017 (GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62) 

Si occupano del pagamento degli stipendi che in linea generale dal PRIMO LUGLIO 2018 non potranno essere più pagati per contanti ma solo con mezzi tracciabili.
SONO ESCLUSI COME DA COMMA 902 i lavoratori domestici come colf e badanti.
Il pagamento degli stipendi solo con mezzi tracciabili è una stretta all’ evasione, misura secondo noi che però potrebbe aumentarla… o cercare addirittura di aumentare il lavoro nero; oppure peggio pagando con  bonifico l’importo degli stipendi indicati in busta paga per poi farsi restituire la differenza non concordata rispetto alla busta paga ufficiale, o ancora peggio registrare meno giornate di lavoro …..

 

Il comma 910 art. 1 legge di bilancio 2018 infatti recita ai fini del pagamento degli stipendi in via generale:

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche’ di eta’ non inferiore a sedici anni.

Il comma successivo 911 recita:

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Il comma 912 recita:

Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. [[[[[ La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Il comma 913 riguardarla le eccezioni e le pesanti sanzioni in caso di inosservanza:

Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma [[[[[ da 1.000 euro a 5.000 euro]]]]”.

Il comma 914 recita ancora in tema:

Entro tre mesi (ossia entro il PRIMO OTTOBRE ) dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la societa’ Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (dal PRIMO LUGLIO 2018)

””””La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonche’ degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018 “”””

Quindi tornando al commento è arrivato finalmente lo stop al pagamento degli stipendi per contanti, ovviamente con tutte i fastidi che ne conseguono ma norma giusta e Necessaria !

A partire dalla metà del 2018 insomma i datori di lavoro saranno obbligati a pagare gli stipendi ai propri dipendenti con mezzi  tracciabili; il tutto per mettere una pietra sopra alla cattiva pratica di false buste paga spesso con pagamenti inferiori … a volte anche superiori con minacce di licenziare il lavoratore  da parte di datori di lavoro che in molti casi adottano comportamenti  del tutto illegali, a volte per speculare,

ed altre per cercare di sopravvivere a una opprimente tassazione e adempimenti doppi in riguardo alla sicurezza.

L’obbligo di corrispondere  lo stipendio con bonifico bancario o postale è una misura importante per la tutela dei diritti  dei lavoratori, sia in forza tramite contratto di lavoro subordinato che impiegati in forma di collaborazione o assunti come soci di cooperative.

La violazione del pagamento dello stipendio in contanti e non tramite mezzi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.

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