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BONUS RICERCA. Circolare Agenzia Entrate n, 51/E del 28/11/2011.
Per determinare l’entità del bonus Ricerca 2011 occorre fare delle
valutazioni di raffronto inerenti agli investimenti effettuati negli esercizi precedenti per la stessa tipologia omogenea di spese per ricerca.
Trattasi del credito d’imposta per le imprese che investono in progetti di ricerca universitaria o di enti pubblici di ricerca. (art. 1 D.L. 70/2011).
Ciò significa che i criteri utilizzati per individuare e calcolare l’ammontare degl investimenti che possono essere oggetto di bonus agevolativo, devono essere applicati, anche, per i costi di ricerca sostenuti negli anni precedenti ai fini del raffronto.
Fonte Bdcnews24.
Nella sostanza il bonus spetta sulle spese incrementali sostenute nel 2011 rispetto al triennio precedente.
La circolare emanata ieri, fa un esempio su come calcolare il credito d’imposta:
L’importo del bonus spettante in riguardo a ciascun ANNO è pari al 90% della differenza di investimenti in ricerca che eccede la media degli investimenti sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti della stessa categoria omogenea.
Ad esempio per ciascun anno agevolato il credito di imposta è pari al 90 per cento della differenza:
tra gli investimenti commissionati ad Università od altri enti e strutture effettuati nel 2011
sottratto
la media aritmetica degli investimenti in ricerca effettuati nei tre periodi di riferimento della stessa tipologia.
e su questo calcolare il 90% che costituisce l’effettivo importo compensabile.
E’ importante di nuovo sottolineare che tale differenza va calcolata per spese della stessa tipologia, “infatti la circolare ha fatto solo un esempio” di spese per ricerca commissionate alle Università nel 2011 rispetto alla media delle spese per ricerca commissionate alle Università nel triennio precedente.
Quindi per altre tipologie d’investimento sostenute nel 2011 bisogna fare il raffronto con la stessa tipologia di investimento effettuato nel triennio precedente.
In conclusione sulla differenza, come detto, si applica l’aliquota del 90% che costituisce l’effettivo bonus o incentivo fruibile sottoforma di credito d’imposta attraverso il codice tributo 6835, istituito con risoluzione 12/09/2011 n. 88/E e compensabile attraverso il modello F24.