Enti Associativi: stretta dei controlli sull’evasione fiscale celata dietro lo scopo istituzionale. dl 138/2011.

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 9/04/2009 ha chiarito alcuni aspetti circa i nuovi controlli fiscali a cui saranno sottoposti gli Enti Associativi ed ONLUS.

La presentazione del modello EAS di comunicazione dei dati e notizie che rilevano a fini fiscali è obbligatorio:

  • per tutti gli enti associativi che godono della “detassazione dei contributi,  delle quote associative nonchè dei corrispettivi ai sensi dall’art. 4 del DPR n. 633 e dell’art.148 del TUIR” ad eccezione di taluni organismi associativi, elencati nelle stesse disposizioni, per cui l’Amministrazione è già a conoscenza dei dati contabili e fiscali.

Tenuti alla presentazione del modello EAS sono quindi:

  • gli enti associativi privati; riconosciuti on non riconosciuti ossia con o senza personalità giuridica, che usufruiscono, tramite gli articoli predetti,  della decommercializzazione dei corrispettivi ricevuti.
  • gli enti associativi che riscuotono quote associative o contributi versati dagli associati, ed occorrenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
  • le società sportive dilettantistiche (art. 90  legge 27 dicembre 2002 n. 289);
  • le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse.

Tali controlli sono diretti a verificare che il regime di favore inerente alla detassazione degli introiti che tali associazioni ricevono siano effettivamente occorrenti per le attività istituzionali protette dallo Stato, ossia sostengano finanziariamente ed effettivamente lo scopo culturale, informativo, scientifico, sportivo, ecc. ecc. 

E che di contro esse non siano invece mascherazioni di vere e proprie attività commerciali, aventi scopo di lucro, che si nascondono dietro finte associazione benefiche o perseguenti i predetti scopi istituzionali.

Facendo un esempio:

Un circolo ricreativo, quale ente associativo, persegue lo scopo protetto “della ricreazione dei lavoratori o di coloro che sono collocati in pensione”  mentre in realtà gestiscono anche un bar all’interno dello stesso circolo.

Questa particolare situazione potrebbe celare un’attività commerciale laddove il predetto bar:

  • possa essere utilizzato da qualunque avventore e non soltanto dagli associati iscritti appunto nell’elenco dei  soci;
  • non si redigano i verbali del consiglio di amministrazione;
  • non si detenga un conto corrente intestato al circolo da dove devono transitare tutte le operazioni attive e passive che superano euro 516,49.

Quando vengano a mancare tali requisiti, un eventuale controllo potrebbe far scattare un accertamento in cui si imputa al Presidente una veria e propria attività commerciale con tanto di rettifica IVA e di IMPOSTE DIRETTE a carico del medesimo.

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