Appuntamento improrogabile con il Fisco italiano in materia di Acconto IVA 2016-2017 in scadenza per la data odierna 27 dicembre 2017. Esso è dovuto da titolari di partita Iva, professionisti e società ed il calcolo è effettuato secondo convenienza scegliendo tra il metodo storico, previsionale o analitico. Sulle modalità di versamento occorre regolarizzare l’adempimento con il modello F24.
ACCONTO IVA: scadenza 27 dicembre
Si ricorda che oggi 27 dicembre 2017 è in scadenza l’acconto IVA, dovuto da tutti i contribuenti soggetti alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno 2016, in attesa di versare il saldo nel 2017.
Tutti i soggetti contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti a versare l’acconto IVA calcolando l’importo dovuto optando uno dei tre metodi alternativi di calcolo: il metodo storico, previsionale e analitico.
Per quanto concerne la disciplina e la fonte normativa di riferimento che disciplina l’acconto IVA e le modalità di versamento si deve fare riferimento all’art. 6 della Legge n. 405 del 1990.
Soggetti tenuti a versare Acconto IVA
Secondo il dettato normativo sono tenuti a versare l’acconto IVA i soggetti passivi Iva tenuti all’obbligo della liquidazione periodica e del relativo versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Rientrano in tale categoria di contribuenti fiscali chiamati in data odierna ad adempiere all’Acconto IVA tutti i titolari di Partita IVA: persone fisiche titolari di ditte individuali, i professionisti e tutti coloro che svolgono attività professionali, nonché le società di persone e di capitali. Ma ci sono vari casi di esonero che occorre considerare.
Esonero Acconto IVA
Non devono versare l’acconto IVA coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive, gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva.
Sono, inoltre, esonerati anche tutti i soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello “storico” o quello “previsionale”), su cui si effettua il calcolo. Infatti, l’acconto va dall’88% al 100% di quanto versato l’anno precedente oppure di quanto si prevede di versare per il mese di dicembre dell’anno in corso o nel quarto trimestre IVA dell’anno in corso.
Sono esonerati anche i soggetti che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività.
Esonerato al versamento dell’acconto IVA anche chi è a credito IVA nell’anno precedente, chi ha un’eccedenza detraibile d’imposta e i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto i contribuenti che, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili e senza obbligo di pagamento dell’imposta.
Tutti i soggetti che nell’anno precedente erano in regime dei minimi e che sono passati dall’anno in corso al regime ordinario non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA.
Versamento Modello F24
Il versamento del Saldo IVA annuale deve essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l’importo dovuto superi euro 10,33.
Se il contribuente è tenuto alla presentazione del modello Unico come ad esempio i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, il versamento Iva può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (nei mesi di giugno o luglio).