Novità in vista per la vicina Svizzera che, a partire dal 1 gennaio 2018, entra in vigore la modifica alla legge sull’IVA Svizzera (LIVA; RS 641.20): la Legge sostanzialmente va ad intervenire sull’art. 10, cpv 2, lett. a, e 14, cpv 1, lett. b, il quale introduce nuovi criteri sull’assoggettamento all’imposta, che interessano anche le imprese estere.
Che cosa determina la sua adozione? L’adozione della Legge che modifica l’IVA è determinata dalla necessità di eliminare gli svantaggi concorrenziali che le aziende svizzere soffrono rispetto a quelle estere che non sono assoggettate all’imposta.
Come si modificherà l’IVA Svizzera a partire dal 2018?
La revisione normativa prevede che il giro d’affari annuo proveniente da operazioni imponibili oltre la quale è obbligatorio annunciarsi all’Amministrazione federale delle contribuzioni è di CHF 100.000 calcolata sull’attività commerciale svolta non più solo sul territorio elvetico, ma a livello mondiale.
Chi interesserà la modifica?
A partire dal dall’1 gennaio 2018 saranno obbligatoriamente tenute a identificarsi ai fini dell’IVA svizzera tutte le imprese che, sebbene in Svizzera non raggiungano un giro d’affari superiore al minimo stabilito, raggiungono comunque complessivamente tale cifra, anche in base all’attività estera.
Conseguenze
Il raggiungimento del limite dovrà essere determinato secondo il diritto svizzero: ciò comporterà un maggiore onere economico per le imprese estere che dovranno rideterminare la loro operatività mondiale secondo la legislazione svizzera.
L’impresa estera iscritta nel registro dei contribuenti IVA ha l’obbligo di nominare, con apposta dichiarazione diretta all’AFC, un rappresentante fiscale.
Lo stesso rappresentante può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera: non deve necessariamente essere un ufficio fiduciario, un avvocato o un appartenente a una determinata categoria professionale, bensì può essere anche una persona privata.
Fideiussione
Al momento dell’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, l’impresa estera deve anche prestare una fideiussione irrevocabile che dev’essere emessa da una banca domiciliata in Svizzera o dev’essere fornito un deposito in contanti.
La garanzia fideiussoria va determinata calcolando il 3% dell’ammontare del giro d’affari che si prevede di realizzare sul territorio elvetico.
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