In base al principio di tassazione su base mondiale, i soggetti residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti: il metodo del credito d’imposta consente di evitare la doppia imposizione, che si può realizzare laddove il reddito sia tassato anche nello Stato della fonte.
Ciò è quanto sancito dall’articolo 165, primo comma del Tuir che stabilisce che, per i redditi prodotti all’estero i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente residente, le imposte pagate a titolo definitivo nello Stato della fonte su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
Il decreto internazionalizzazione (Decreto legislativo n. 147/2015) ha stabilito che queste non sono solo quelle oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e l’altro Stato, ma comprendono anche gli altri tributi esteri sul reddito.
Per rilevare ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’imposta estera deve essere stata assolta in via definitiva, deve essere irripetibile, immodificabile a favore del soggetto contribuente.
Si ricorda che non possono considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante «compensazione» con altre imposte dovute nello Stato estero.
Non possono essere detratte le imposte corrisposte in via provvisoria in pendenza di un contenzioso; inoltre, se la ritenuta applicata nello Stato estero è eccedente a quella convenzionale, il soggetto residente in Italia può chiedere il rimborso dello scostamento.
Solo la ritenuta prevista a livello convenzionale potrà essere oggetto di riconoscimento del credito di imposta previsto dall’articolo 165 del Tuir. Non è invece rilevante il fatto che l’imposta possa essere revisionata a sfavore del contribuente, come nel caso in cui la stessa si riferisca a redditi ancora assoggettabili ad accertamento da parte dell’Amministrazioni fiscale estera.
In caso di monitoraggio da parte del Fisco, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- prospetto recante l’indicazione, delle imposte pagate in via definitiva, del credito d’imposta spettante;
- ricevuta di versamento delle imposte pagate in ciascun Stato estero;
- copia della dichiarazione dei redditi presentata in ciascun Stato estero (se prevista);
- eventuale richiesta di rimborso (qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi);
- eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto redditi di fonti estera.
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