A partire dal 1° gennaio 2018 anche i soggetti passivi che effettuano operazioni in split payment potranno ottenere i rimborsi “senza transito” dall’Agenzia della Riscossione.
L’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 27/E/2017 ha fornito chiarimenti in merito all’estensione del regime di scissione dei pagamenti introdotta dal D.L. 50/2017 a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2017.
Tra le revisioni più importanti vi è quella connessa all’estensione dei soggetti destinatari delle operazioni in Split Payment dato che oltre alla pubblica Amministrazione sono ora coinvolte anche le società commerciali partecipate dalla P.A. e quelle quotate all’indice FTSE MIB.
Pertanto, coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di queste categorie di soggetti devono emettere la fattura esponendo l’IVA, con l’aggiunta della dicitura “scissione dei pagamenti” (articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972).
Alla luce dell’estensione dell’ambito soggettivo dei destinatari dello split payment sono numerosi i soggetti fornitori che possono vantare crediti Iva derivanti dal mancato incasso dell’Iva a debito.
Oltre alla possibilità di compensare tali crediti è prevista la possibilità di ottenere il rimborso del credito Iva (trimestrale o annuale) dato che sono ammessi al rimborso coloro che effettuano operazioni attive con aliquota più bassa rispetto a quella relativa all’Iva assolta sugli acquisti.
Il rimborso da “split payment” è prioritario esclusivamente per una sola quota dell’importo, mentre la restante parte rimane soggetta all’esecuzione ordinaria (circolare 15/E/2015).
Per il rimborso Iva per effetto di operazioni in split payment non si richiede il rispetto delle altre condizioni stabilite dall’articolo 2 del D.M. 22.03.2007 che individua le condizioni per essere ammessi al rimborso dell’eccedenza detraibile in via prioritaria.
Ai fini del rimborso prioritario non è necessario che l’attività sia esercitata da almeno tre anni, l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia pari o superiore ad euro 10.000,00 in caso di rimborso annuale (oppure ad euro 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale), e infine l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso sia pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno (o nel trimestre di riferimento) (Cfr. articolo 2 del D.M. 22.03.2007).
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