La disciplina delle sanzioni penali irrogate nel caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio, contenuta nel D.Lgs. 231/2007, è stata oggetto di una profonda revisione riformistica da parte del legislatore.
L’articolo 5 del D.Lgs. 90/2017 è intervenuto revisionandone i contenuti e per perseguire l’obiettivo di creare misure effettive, proporzionate e dissuasive.
La revisione di maggiore portata è stata quella inerente le sanzioni penali irrogate che risultano disciplinate dall’articolo 55 D.Lgs. 231/2007, come modificato dalla riforma.
Per quanto concerne l’ambito applicativo della riforma in esame, le ipotesi regolamentate dall’articolo 55 D.Lgs. 231/2007 disciplinano i fatti commessi dopo il 4 luglio 2017 data in cui è entrata in vigore la novella normativa.
Per le condotte anteriori al 4 luglio 2017 si deve fare riferimento alla disciplina previgente.
Nel caso in cui vi sia inosservanza degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l’irrogazione di una multa il cui importo è variabile da 10.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui falsifichino dati o informazioni ovvero utilizzino dati e informazioni falsi relative al cliente.
Nel caso in cui vi sia la violazione del divieto di comunicazione inerente le segnalazioni di operazioni sospette o sul flusso di ritorno delle informazioni stabilito è punito con la reclusione dai sei mesi ad un anno e con l’irrogazione di un0ammenda dai 10.000 euro ai 30.000 euro
L’inosservanza degli obblighi di conservazione comporta la punizione con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l’irrogazione di una multa il cui importo varia da 10.000 euro a 30.000 euro, nel caso in cui si acquisiscano o si conservino dati falsi o informazioni non veritiere relative al cliente. Inoltre, il soggetto deve avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni della clientela.
È punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con irrogazione di una multa di importo variabile dai 310 ai 1.550 euro colui che utilizza indebitamente e falsifica le carte di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
L’intervento riformistico ha l’intento di liberalizzare le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni e viene a comportare la tacita abrogazione delle sanzioni attinenti l’omessa registrazione, l’omessa istituzione dell’archivio unico informatico e l’omessa istituzione del registro della clientela.
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