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Agenti e rappresentanti: Applicazione ritenuta “ridotta” entro il 31 dicembre

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Entro il 31 dicembre 2017 tutti gli Agenti e i rappresentanti di commercio che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o terzi, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante l’applicazione della ritenuta in misura “ridotta”.

È quanto sancito dal primo comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, il quale sancisce che società di capitali, società di persone, imprenditori individuali (eccetto le imprese agricole) che corrispondono provvigioni per le prestazioni continuative ed occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta dai soggetti percipienti.

La ritenuta stessa deve essere versata nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (23%) e la base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni.

Nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse.

Ai fini dell’applicazione della ritenuta, i soggetti interessati possono svolgere espletare la propria attività di business sia come imprenditori individuali, sia avvalendosi di organizzazioni societarie (società di persone o di capitali) ovvero di altre forme organizzative come le Associazioni o i Condomini.

La normativa prevede che ai sensi del comma 8 dell’articolo 25-bis, l’effettuazione della ritenuta sia applicabile anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

A seconda dei casi, la ritenuta sarà a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai soggetti percipienti.

Per quanto concerne i casi di esclusione, occorre tenere in considerazione anche del dettato normativo contenuto al comma 5 dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973 dato che la suddetta ritenuta a titolo di acconto non si applica alle provvigioni percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese “direttamente” alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
  • dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
  • dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
  • da consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro;
  • dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame.

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