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Sentenza della Corte di Cassazione n. 23502 del 10/11/2011.
L’accertamento induttivo basato sugli studi di settore, sebbene abbia la sola forza di presunzione semplice, dovrà essere sempre controvertito dal contribuente, in sede di contradditorio; qualora questi ometta di presentarsi agli inviti degli Uffici finanziari, in ogni caso non potrà far valere, in sede contenziosa, argomentazioni diverse da quelle che occorrono per smontare le risultanze dello strumento presuntivo.
La decisione della Suprema Corte ha affermato che in sede contenziosa, qualora il contribuente non si sia mai presentatato presso gli Uffici Fiscali ai fini del contradditorio, per l’accertamento in base agli studi di settore, non potrà far valere argomentazioni diverse circa ad esempio lo stato di crisi aziendale o del settore in cui opera, ma dovrà controbattere, in ogni caso, alle risultanze “induttive” scaturenti dalle presunzioni dello studio di settore. Esse pur essendo presunzioni semplici devono comunque essere sconfessate dal contribuente con prove certe ed argomentazioni valide durante la fase pre-contenziosa per poi poter esser fatte valere in contenzioso.
Fonte: Eutekne.