Dichiarazione dell’imposta di bollo: come assolverla in modo virtuale

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Come procedere con il corretto e puntuale adempimento della dichiarazione dell’imposta di bollo? A partire dal mese di gennaio 2015, i soggetti contribuenti che hanno optato per assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono procedere con la presentare una dichiarazione che contenga il numero degli atti e documenti emessi nell’anno fiscale precedente, distinti per voce di tariffa.
Per inoltrare la dichiarazione, occorre scaricare il Modulo presente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2015/Dicembre+2015+Provvedimenti/Provvedimento+del+17+dicembre+2015+bollo+virtuale/Imposta_bollo_modello.pdf), procedere con la corretta compilazione in ogni sua parte e procedere con l’inoltro telematico.
Infatti, la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Amministrazione fiscale, direttamente on line o tramite intermediario abilitato, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il modello sopra riportato deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinuncia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie e per procedere con la rettifica e/o integrazione di una dichiarazione già presentata precedentemente.
Per compilare il Modello, è necessario seguire le Istruzioni operative, qui di seguito riportate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2015/Dicembre+2015+Provvedimenti/Provvedimento+del+17+dicembre+2015+bollo+virtuale/Imposta_bollo_istruzioni.pdf.

La dichiarazione dell’imposta di bollo assolta virtualmente si compone di un frontespizio, dei quadri A e B
contenenti i dati e le informazioni relative ai documenti emessi nell’anno di riferimento della dichiarazione, del quadro C in cui sono esposti i versamenti effettuati in base alla relativa liquidazione provvisoria comunicata dall’ufficio territoriale.

Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, il cognome e nome ovvero la denominazione o
ragione sociale risultante dall’atto costitutivo, indicandola senza abbreviazioni. Se qualche dato indicato nel
certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, occorre recarsi presso un qualsiasi ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. L’indicazione del numero di telefono o
cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa.

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