Disciplinato dal decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761 il Fondo Credito Cooperativo è una gestione dell’INPS, priva di personalità giuridica, il quale gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo Credito Cooperativo ha l’obiettivo di intervenire nei confronti dei lavoratori dipendenti nell’ambito di scenari contestuali di crisi, processi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, al fine ultimo di favorire il cambiamento ed il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Con Messaggio Inps del 25 luglio 2017 è stato sancito che tutte le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, presentate a partire dal 1 gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi.
Si ricorda che il Fondo Credito Cooperativo eroga prestazioni ordinarie ed emergenziali. Per quanto concerne quelli ordinari, si annoverano i seguenti:
1) finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale,
2) trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari).
Per quanto concerne gli interventi di carattere “emergente”, si annoverano:
1) assegno a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie,
2) finanziamento di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.
Chi può richiederlo? Possono beneficiare delle prestazioni tutti i dipendenti da imprese che siano tenute ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Coloro che sono assunti con qualifica dirigenziale, possono accedere esclusivamente alle prestazioni di assegno emergenziale ed ordinario (non in applicazione di contratti di solidarietà).