DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione, istruzioni contabili

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L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori co. co. co. e co. co. pro., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e privi di partita IVA, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che soddisfino i requisiti sanciti.
Nella circolare 115 del 19 luglio 2017 l’Istituto di Previdenza ha fornito le istruzioni contabili relative all’ estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori co. co. co. e co. co. pro. (Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81 ).
A partire dal primo luglio 2017, i destinatari della indennità DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non titolari di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Presupposto essenziale per essere destinatari dell’indennità DIS-COLL è che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. A partire dal primo luglio 2017, occorre controllare che l’aliquota applicata per il computo della contribuzione alla gestione separata sia pari al:
32,72%, cui deve addizionarsi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti alla Gestione separata;
24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione.
Inoltre, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
accredito contributivo di tre mensilità.

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