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Dipendenti pubblici collocati in disponibilità: versamento degli oneri sociali

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Chiarimenti dell’INPS con la Circolare n.114 del 13 luglio 20117 in materia di versamento degli oneri sociali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche all’Istituto di Previdenza durante il periodo in cui il dipendente pubblico (in esubero) è collocato in disponibilità, la cui fonte normativa di riferimento sono gli articoli 33, 34 e 34-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Pubblica amministrazione colloca in disponibilità “il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della stessa amministrazione”, ai sensi dell’art. 33, comma 7 Decreto Lgs. N. 155 del 2001, “e, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità”.

Fatta questa dovuta precisazione in merito ai dipendenti pubblici collocati in disponibilità, il comma 8, dell’art.33 del d. lgs. n.165/2001 dispone che dalla data di collocamento del dipendente del pubblico impiego sono sospese tutte le obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro e il dipendente pubblico ha diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione e dell’indennità integrativa speciale per una durata massima di 2 anni.

I periodi di beneficio dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione; inoltre, è riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare

L’amministrazione di appartenenza, oltre ad erogare al lavoratore l’indennità di cui all’art. 33, è tenuta a corrispondere gli oneri sociali. L’art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo n.165/2001 dispone che “Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in  disponibilità sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità”.

Il dipendente pubblico collocato in disponibilità conserva per tutto il periodo fino alla risoluzione del rapporto di lavoro le iscrizioni relative alla sua posizione di contribuzione posseduta all’atto del collocamento in disponibilità.

Per il datore di lavoro rimane fermo l’obbligo di versare i contributi alla gestione pensionistica e previdenziale di riferimento del dipendente pubblico e alla gestione ENPDEP (assicurazione sociale vita).

L’obbligo di versare gli oneri sociali da parte dell’amministrazione pubblica di appartenenza è rilevante ai fini del calcolo e della la valutabilità dei periodi ai fini della maturazione del TFR, come indicato dall’ex INPDAP con l’informativa n. 12 dell’11 giugno 2002, con il conseguente obbligo di versare i contributi alla gestione previdenziale a cui il dipendente è iscritto.


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