Agenzie e intermediari immobiliari da lunedì 17 dovranno effettuare il primo versamento della sostitutiva del 21% TRATTENUTA al proprietario cui hanno affittato il proprio immobile per periodo inferiore a 30 giorni.
Gli intermediari immobiliari (agenzie e portali web) sono tenute in ossequio al dl 50 2017, a versare all’erario il 21% di quanto pagato (in giugno) dagli affittuari di locazioni stagionali, per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 132395/2017 del 13-7 conferma: “ la trattenuta del 21% andava fatta «all’atto del pagamento al beneficiario» finale (cioè al proprietario) dei canoni relativi ai «contratti di locazione breve «stipulati «dal 1° giugno 2017».
Questo obbligo, chiaramente, resta solo a carico degli intermediari quando intervengono nel pagamento del canone per conto del proprietario, riversandone a quest’ultimo l’importo del canone stesso detratto l’importo dell’imposta, che versano all’erario.
Se invece gli intermediari si limitano solo a far stipulare il contratto di affitto al proprietario con i canoni pagati direttamente dal locatario al proprietario non sono tenuti ad effettuare e versare alcuna trattenuta.
In ogni caso, non va fatta la ritenuta sulle somme transitate dagli intermediari ma riferite a contratti stipulati prima del 1° giugno 2017.
LE ISTRUZIONI 12 luglio 2017
Le problematiche riguardano il fatto che il Dl 50/2017 aveva previsto già dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore della norma) che gli intermediari operassero la ritenuta con il primo versamento da effettuare il 16 maggio 2017.
Non essendo ancora nati i codici tributo dedicati a tale trattenuta ovviamente l’operatività della norma è stata sospesa. Con la conversione in legge n. 96-2017 del decreto 50/2017 si è imposto un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con relative istruzioni per l’attuazione dell’articolo 4 del Dl 50-2017.
Ma nell’articolo 4 del Dl 50 (manovra correttiva) non vi è alcun menzione al 1° giugno 2017 , data di decorrenza dell’obbligo di operare la trattenuta.
Tale data è indicata solo nel comma 2 del dl. 50 per indicare «il momento di decorrenza dal quale sarà possibile assoggettare a cedolare secca anche gli affitti brevi o in sublocazione (possibilità già prevista dalla prassi per quelli brevi non in sublocazione).
La cedolare secca del 21%, su opzione, non c’entra nulla con la ritenuta che deve essere applicata alle locazioni brevi.
L’Agenzia , alla fine, con il provvedimento emanato il 12 c.m. ha interpretato in maniera “molto estensiva” la norma rispetto ai propri poteri.
Con questo modus operandi è stato creato l’obbligo del versamento della ritenuta già dal 17 luglio prossimo, sui canoni corrisposti ai locatori in giugno, sulla base dei contratti stipulati in giugno.
Ora gli intermediari che non hanno effettuato prudentemente la trattenuta del 21% sui soldi incassati per conto dei proprietari in giugno avranno un bel problema da risolvere.
Se hanno pagato ai proprietari le intere somme ricevute in giugno 2017 dovrebbero chiedere ai loro clienti la restituzione del 21% di detti canoni al fine di effettuare il versamento con modello f24.
Successivamente entro il 28 febbraio, i proprietari riceveranno la certificazione delle imposta pagata attraverso trattenuta versata dagli intermediari per dedurla nella dichiarazione dei redditi nel momento in cui si dichiara l’affitto ricevuto per locazioni brevi inferiori a 30 giorni.
Il sistema
Il legislatore per tamponare l’evasione sugli affitti brevi ha escogitato un modo (forse valido ma abbastanza complesso e oneroso ) per aumentare il gettito su tali affitti.
In effetti sono due le ipotesi praticabili:
- il proprietario affitta l’immobile per un periodo inferiore a 30 giorni, e dichiara nel modello PF il canone ricevuto scegliendo di assogettarlo a IRPEF o cedolare secca (meglio se sottoscrivono un contratto di locazione anche senza obbligo di registrazione);
- il proprietario affida a un portale on line il suo immobile al fine di concederlo in locazione per periodo inferiore a 30 giorni dando mandato anche di incassare l’affitto. In tal caso, l’agenzia all’atto del pagamento al proprietario dell’affitto ricevuto dall’inquilino avrà da effettuare un adempimento abbastanza gravoso: Comportarsi da sostituto di imposta, e trattenere il 21% al proprietario che quindi sarà costretto ad applicare la cedolare secca. A fine anno, dovrà certificare quanto versato all’erario per conto del proprietario, che quindi avrà già assolto gli obblighi di pagamento sul canone di locazione.
- Lo Stato le prova tutte per prendere non solo più soldi, che forse sarebbe giusto, ma in tempo reale le imposte dovute dalle mani dei contribuenti.
Potrebbe esserti utile:
Modello locazione inferiore a 30 giorni. Aggiornato con il dl. 50/2017
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