Home FISCO Agenzia delle Entrate: Voluntary Disclosure bis, scadenza al 31 luglio

Agenzia delle Entrate: Voluntary Disclosure bis, scadenza al 31 luglio

129
0
#pinomerola

Scade in data 31 luglio 2017 il termine ultimo per procedere con la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, meglio nota come Voluntary Disclosure bis, che dev’essere presentata all’Agenzia delle Entrate mediante trasmissione telematica.

La presentazione della domanda inerente la richiesta di accesso alla procedura volontaria è preclusa “se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione … abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria ”.

La trasmissione del Modello può avvenire direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Nel caso in cui si provveda alla presentazione telematica da parte del diretto interessato, questi dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su formato cartaceo conforme a quello approvato e procedere con la sottoscrizione e l’eventuale firma del professionista nell’apposito riquadro “dati del professionista”.

La presentazione del Modello per la collaborazione volontaria può essere trasmessa telematicamente per il tramite di un intermediario abilitato. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. L’intermediario deve procedere con la consegna al soggetto contribuente di una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesti l’avvenuta presentazione.

La richiesta viene considerata presentata il giorno in cui il Fisco italiano riceve i dati; la prova dell’avvenuta presentazione è data dalla comunicazione con cui l’Amministrazione attesta di averla ricevuta.

Ricordiamo che l’art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della Voluntary Disclosure in materia tributaria: dal 24 ottobre 2016 sino al 31 luglio 2017 i contribuenti che sono titolari di attività e beni all’estero ed hanno omesso di rilevarli ai fini del controllo fiscale, possono “collaborare” volontariamente e definire la propria posizione con l’Amministrazione fiscale.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui