Inps ha definitivamente pubblicato l’avviso del via ufficiale, fissato il 17 luglio 2017 dalle ore 10.00 fino alle 23,59 del 31 dicembre 2017, al servizio online per procedere con la presentazione della domanda per richiedere il Bonus Asilo Nido.
Il Bonus Asilo Nido rientra gli strumenti di sostegno alla genitorialità nell’ambito degli interventi legislativi previsti dal Governo a sostegno del reddito delle famiglie italiane.
Il Bonus Asilo Nido è previsto per i figli nati dal 1° gennaio 2016 in una misura fissata e massima di 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, che abbisognano di cure ed assistenza domiciliare.
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, “spalmando” l’importo massimo di 1.000 euro su 11 mensilità, per un tetto massimo di 90,91 euro direttamente al genitore del piccolo che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Per ottenere il Bonus è necessario presentare la domanda di richiesta da parte di uno dei genitori del minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.
Il Bonus Asilo Nido può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il corrente anno è di 144 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Per questo, prima si presenta la domanda per la richiesta del Bonus, meglio è e più vi è probabilità che si rientri tra i soggetti che possono fruire del beneficio e del sostegno alla genitorialità.
Ricordiamo che, comunque sia, devono essere rispettati i requisiti necessari e richiesti al momento della presentazione della domanda e fissati dalla Circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88, ovvero:
cittadinanza italiana;
cittadinanza UE;
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
residenza in Italia;
relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.