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Rivalutazione partecipazioni e terreni: Riapertura dei termini prevista dal DL 70/2011.

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#pinomerola
Il D.L. 70 del 13 maggio 2011 ha riaperto i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate.

La circolare n. 47/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione della nuova norma, prevista dall’art. 7 comma 2 del DL 70, convertito nella legge 106/11, che riapre i termini per la rivalutazione di terreni di ogni tipologia e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.

REQUISITI APPLICATIVI:

Data di possesso: E’ possibile rivalutare terreni e partecipazioni possedute al 1 luglio 2011.
Imposta sostitutiva: 2 o 4% del valore che scaturisce dalla perizia di stima. (2% partecipazioni non qualificate, 4% partecipazioni qualificate e terreni).

Rivalutazioni pregresse:

Per quei soggetti che hanno già provveduto ad una precedente rivalutazione dei beni suddetti, è previsto lo scomputo o il rimborso dell’imposta con essa già assolta dall’importo da versare relativo alla nuova rivalutazione. Quindi il nuovo versamento riguarderà la differenza tra quanto si dovrà pagare adesso, sottraendo quanto pagato sulla precedente rivalutazione, ovvero l’intero ammontare nel caso si intenda chiedere il rimborso dll’imposta pagata sulla precedente. Al riguardo la circolare chiarisce che se nella precedente rivalutazione si è deciso il versamento rateizzato esso è sospeso per effettuare il ricalcolo delle imposte.

TERMINI.  Entro il 30-06-2012 dovranno essere effettuati i seguenti adempimenti:
1) Redazione e giuramento della perizia estimativa;
2)  Pagamento dell’imposta sostitutiva calcolata sul valore desunto dalla perizia.

Si ricorda che fiscalmente il valore CHE RILEVA è quello che scaturisce dalla perizia di stima.

Tale operazione straordinaria consente di ridurre la plusvalenza sulla cessione degli stessi beni.

La convenienza della rivalutazione dI un  terreno o di una partecipazione posseduta si valuterà tramite il confronto tra  costo della rivalutazione e imposte ordinarie da pagare in caso di cessione sulla relativa plusvalenza.
Quindi la riapertura dei termini consentirà la rivalutazione dei propri beni sia per quei soggetti che non se ne sono avvalsi con la precedente legge e sia  per coloro che pur avendo già rivalutato i propri beni entro i termini di cui alla precedente legge del 31-10-2010, hanno interesse a rieffettuare la rivalutazione ad esempio perchè nel frattempo il valore del bene è cambiato e sempre ai fini di una futura cessione. 

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