- Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha disposto “a regime” il differimento dei termini di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni reddituali.
In particolare la storica scadenza del 16 giugno ora passa al 30 giugno e la seconda scadenza del 16 luglio (per chi vuole pagare con un mese di tempo in più maggiorando le imposte dello 0,40%) è stata spostata al 30 luglio.
Le nuove disposizionisono contenute all’art.7-quater commi 19 e 20 del D.L. 193/2016 e sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2017.
PERSONE FISICHE – SOCIETA’ DI PERSONE
Il pagamento del saldo 2016 e del primo acconto 2017 dell’Irpef e dell’Irap vengono stabilite:
- al 30 giugno 2017, invece del 16 giugno;
- al 30 luglio 2017 , invece del 16 luglio, per chi vuole versare con più tempo maggiorando le imposte dello 0,40 %.
I nuovi termini di scadenza del versamento delle imposte si applicano anche alle società di persone e soggetti ad esse equiparati in caso di operazioni straordinarie intervenute prima del 31 dicembre dell’anno per il quale è presentata la dichiarazione.
Dette nuove scadenze NON SI APPLICANO – restando i termini ordinari, quando:
- è intervenuta la cessazione dell’attività delle società di persone senza procedure di liquidazione;
- lo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi dalla data di recesso del socio.
SOGGETTI IRES
Le nuove scadenze riguardano anche I SOGGETTI IRES QUALI LE SOCIETA’ DI CAPITALI e riguardano sia il pagamento dell’IRES che dell’IRAP.
– al 30 giugno, invece del 16 giugno;
– al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40 PERCENTO.
Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto a giugno o a luglio:
- al 31 luglio, invece del 16 luglio;
- al 31 agosto, invece del 22 agosto, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40 PERCENTO.
Conguagli derivanti dalla dichiarazione 730
Per coloro che utilizzano il datore di lavoro quale sostituto che effettua il conguaglio del 730, la sola novità SI RIFERISCE ai soggetti che presentano il 730 riportante un DEBITO DI IMPOSTA E SENZA SOSTITUTO CHE EFFETTUA IL CONGUAGLIO.
In questo caso i termini sono i medesimi di quelli stabiliti per le persone fisiche.
Lo spostamento chiaramente riguarda anche:
le addizionali Irpef regionali e comunali;
le addizionali e maggiorazioni Ires;
le imposte sostitutive per i contribuenti minimi o forfettari;
L’Ivie e Ivafe;
Il contributo di solidarietà;
L’ acconto del 20% sui redditi a tassazione separata;
La maggiorazione del 3% per l’adeguamento agli studi di settore;
L’ Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
I contributi Inps Ivs eccedenti e per la iscrizione alla gestione separata;
I contributi Cipag (geometri);
Il diritto annuale Cciaa;
IL capital gain in regime di dichiarazione.
I differimenti non riguardano:
il versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che rimane fissato al 30 novembre;
l’Imu e la Tasi;
l’imposta sostitutiva sull’affrancamento delle partecipazioni;
l’imposta sostitutiva per l’assegnazione dei beni ai soci;
l’ imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Cedolare secca.
Il versamento del saldo dell’imposta è previsto nei termini stabiliti in materia di versamento Irpef e pertanto non ci sono dubbi:
al 30 giugno, invece del 16 giugno;
al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40 %.
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Ricordiamo infine che è stato soppresso in tax day che ogni anno affliggeva contribuenti e consulenti il 20 agosto, sperando in ogni caso che il 30 luglio chiuda senza proroghe il capitolo dichiarazione dei redditi.
fonte: ecnews.it