L’inventore può astenersi dal brevettare il proprio trovato e sfruttarlo in segreto. Corre, tuttavia, il mero rischio che altro soggetto pervenga al medesimo risultato inventivo, lo brevetti ed acquisti il diritto di esclusiva, dato che è indubbio che tra due inventori prevalga chi per primo ha presentato la domanda di brevetto, se non ricorre un diritto di priorità. La disciplina delle invenzioni riconosce, tuttavia, una sia pur limitata tutela anche a chi abbia utilizzato un’invenzione senza brevettarla. L’articolo 68 comma terzo del Codice di Proprietà Industriale sancisce che chiunque, inventore o terzo avente causa, abbia fatto utilizzo dell’invenzione nella propria azienda, nei dodici mesi anteriori al deposito dell’altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del preuso.
Il preutente può trasferire tale facoltà, ma solo insieme all’azienda in cui l’invenzione è utilizzata, restando a suo carico la prova del preuso e dell’ampiezza dello stesso. Si tratta, in sostanza, di un temperamento equitativo della funzione costitutiva del brevetto, volto a tutelare chi, in buona fede, ha già dato attuazione all’invenzione. Tale tutela minima opererà nel caso di preuso segreto, la cui violazione configura atto di concorrenza sleale (articolo 99 c.p.i). Se, invece, l’inventore o il preutente hanno divulgato l’invenzione, il successivo brevetto difetterà del requisito della novità e potrà essere esperita azione di nullità dello stesso (art. 76 c.p.i). Dichiarato nullo il brevetto, chiunque potrà sfruttare l’invenzione liberamente.
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