Inps, con messaggio n. 2243 pubblicato in data 31 maggio 2017, ha fornito le indicazioni utili per favorire l’applicazione omogenea del regime contributivo nei casi di assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età dei lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità o di disoccupazione. Si tratta di una comunicazione importante dato che i è avuta l’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La previgente disciplina era contenuta nell’oramai abrogato d.lgs. n. 167/2011 prevedeva che “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, secondo il quale era possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, fruendo del “regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.
La novità riguarda i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, a cui si applica questo regime contributivo:
- riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione. L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva prevista in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
- non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI;
- per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzane di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, senza limiti di età, non si applicano le agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di “…promuovere l’occupazione giovanile…” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità.
- applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
- esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;
- trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.
Insomma, tante le novità introdotto dall’INPS in materia di contribuzione del soggetto che viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante: nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro è pari al 15,84% (10%a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena ed al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena.
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