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INPS: novità Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)

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Pubblicato in data 30 maggio 2017, il messaggio n.2214 riguardo le lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS, ex ENPALS chiarimenti in merito al riconoscimento della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. 151/2001). L’ENPALS è stato soppresso nel 2011 ed è confluito nell’INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

pensione di vecchiaia;

pensione anticipata;

pensione di inabilità;

assegno ordinario di invalidità;

assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità;

pensione di invalidità specifica;

supplemento di pensione;

pensione supplementare.

Ricordiamo, inoltre, che lo strumento della flessibilità non è altro che la Possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’ottavo (di cui all’art. 20 del Testo Unico di maternità/paternità, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Nel messaggio Inps ha precisato che, posta l’attuazione delle norme generali in materia di trattamento economico sancite nel d.lgs n. 151/2001, trovano applicazione anche le disposizioni ivi contenute in ordine all’istituto della flessibilità del congedo di maternità/paternità, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.

 

 


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