Non si è tenuti a a pagare alcuna sanzione se la rinuncia all’agevolazione prima casa consegue all’impossibilità al trasferimento di residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dal rogito.
Le norme agevolative sulla <<prima casa>>, disposte dal DPR 131/1986, in realtà non contemplano il caso in cui l’acquirente possa rinunciare al beneficio ricevuto all’atto dell’acquisto, in quanto lo stesso consegue alla dichiarazione fatta davanti al notaio in cui si attesta di avere tutti i requisiti per fruire del beneficio.
In alcune situazioni è però possibile chiedere la revoca della dichiarazione resa all’atto del rogito in quanto la stessa non concerne l’esistenza dei requisiti occorrenti per accedere al beneficio.Questo è in sintesi il contenuto della RIS. 105/E A.d.E. datata 31/10/2011.
La risoluzione è stata pubblicata in seguito ad un interpello di un contribuente, che si trovava nell’impossibilità di adempiere all’obbligo di trasferirsi entro i 18 mesi stabiliti per legge, dalla data dell’ acquisto e che ha chiesto in che termini potesse rinunciare, all’agevolazione prima casa, tramite il versamento dell’eccedenza sulle imposte ordinarie senza applicazione di sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello ha dato rilevanza alla volontà del contribuente, quale comportamento da seguire successivamente alla stipula dell’atto e nel caso in cui la dichiarazione resa al notaio non riguardi la sussistenza dei requisiti già esistenti in quel momento, ma solo all’impegno al trasferimento di residenza entro i termini sopra detti.
Si isola in effetti il caso di decadenza dall’agevolazione esclusivamente quando il compratore non trasferisca la residenza entro i suddetti 18 mesi e questi siano già trascorsi. In questa situazione egli dovrà pagare le maggiori imposte unitamente ad interessi e SANZIONI.