Le differenze temporanee tassabili sono riconducibili, secondo il documento OIC n.25 alle due fattispecie seguenti:
· I ricavi la cui imponibilità fiscale avviene in esercizi successivi a quelli nei quali sono imputati per competenza economica. Tale è il caso delle plusvalenze rateizzabili su realizzo di immobilizzazioni (art 86, 4 comma TUIR), visto che il fisco permette di rateizzare l’imponibilità delle plusvalenze da realizzo di beni strumentali posseduti da più di tre anni. Tale rateizzazione può essere sfruttata fino ad un massimo di quattro esercizi successivi a quello di conseguimento, ripartendo la plusvalenza in quote costanti. Dal punto di vista civilistico, la plusvalenza va imputata integralmente al Conto economico nell’esercizio nel quale è stata realizzata.
· Costi la cui deducibilità fiscale avviene in esercizi precedenti a quelli nei quali sono imputati per competenza economica (per esempio i costi per ammortamenti anticipati, articolo 102, 3 comma TUIR).
Il ragionamento porta alla necessità di stanziare imposte differite: nell’esercizio in cui il ricavo di competenza è stato rinviato in futuro pr la sua imponibilità fiscale o il costo non di competenza economica è stato anticipato per la deducibilità fiscale, il reddito imponibile sarà inferiore al risultato di esercizio determinato secondo corretta competenza economica. Il carico fiscale effettivo dell’esercizio sarà minore di quello che dovrebbe gravarvi secondo competenza. Poiché il costo per imposte che deve apparire nel Conto economico deve essere riferito al reddito di competenza, si tratterà di aggiungere ulteriori costi per imposte a fronte di una posta patrimoniale passiva che non è ancora debito, in quanto non esigibile dall’Erario.