Home ECONOMIA Manovra correttiva 2017: modifiche all’Aiuto alla crescita economica

Manovra correttiva 2017: modifiche all’Aiuto alla crescita economica

123
0
#pinomerola

Con la Manovra correttiva 2017 (schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017) sono state apportate modifiche all’ACE (Aiuto alla crescita economica), le quali preoccupano i commercialisti. “Ciò che ci preoccupa maggiormente è che il meccanismo agevolativo non diventi troppo complesso, scoraggiandone l’utilizzo. Oltre alle novità in arrivo con la manovra correttiva, occorre al più presto definire l’impatto sulla disciplina ACE delle nuove norme di redazione del bilancio. Sarebbe utile avere quanto prima un quadro più chiaro della situazione che faciliterebbe molto il compito sia alle imprese utilizzatrici che a noi professionisti”, con queste parole Massimo Miani, Presidente del CNDCEC, critica il DEF.

L’obiettivo è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi: + equity – debito. Le principali novità riguardano l’interpello probatorio facoltativo: l’art. 10 del Decreto Ministeriale 14 marzo 2012 («Decreto ACE») individua specifiche disposizioni antielusive che possono essere disapplicate mediante presentazione di un apposito interpello (ovvero mediante «comunicazione» in dichiarazione). All’interno della Circolare n.21/E del 2015 è stata introdotta la possibilità di presentare interpello disapplicativo anche in relazione ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che scambiano informazioni con l’Italia (D.M. 4 settembre 1996, aggiornato dal D.M. 23 marzo 2017). In seguito all’introduzione del D.LGS. n. 156 del 24 settembre 2015 l’interpello PROBATORIO è divenuto FACOLTATIVO. Con la legge di bilancio 2017 sono state apportate significative novità alla disciplina ACE, che né hanno fortemente diminuito l’appeal nei confronti di investitori nazionali ed internazionali:

  • Riduzione del coefficiente ACE 2016: 4,75%, 2017: 2,3%, 2018: 2,7%;
  • «Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;
  • Efficacia (retroattiva) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 («rectius»: dall’esercizio 2016 per i solari);
  • Non è una previsione antielusiva e, pertanto, non è possibile «disapplicarla» (cfr. Circ. 8/E 2017).

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui