La disciplina fiscale in materia di Polizze assicurative Ramo Malattia agevola in vario modo tutte le forme di assistenza sanitaria integrativa o sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale al fine di favorire l’accesso e l’erogazione di prestazioni sempre di più alto livello e venire incontro a bisogni sociali di cure e di assistenza sempre più complesse ed articolate.
L’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR prevede una detrazione d’imposta pari al 19% degli oneri sostenuti dal soggetto contribuente per le spese sanitarie, per la parte che eccede i 129,11 euro. Inoltre, specifica che “si considerano rimasto a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
Va citata, come fonte normativa, anche la Circolare n. 55/E del Ministero delle Finanze, emessa nel marzo del ’99. Questa circolare si occupa del caso in cui il datore di lavoro si impegna, tramite accordo collettivo, accordo o regolamento aziendale, di erogare delle provvidenze in caso di premorienza o di invalidità dei propri dipendenti. Il datore di lavoro, per far fronte a questo impegno, può decidere di assicurarsi con una Compagnia o una Cassa di Assistenza per formarsi una provvista necessaria a rispettare l’impegno preso. In questo caso i premi/contributi a casse di assistenza versati dall’azienda stessa non sono assoggettabili al contributo di solidarietà e, le prestazioni erogate non concorrono alla formazione del reddito Irpef del dipendente.