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Procedura ABF e reclamo all’intermediario

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Il ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario deve essere preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario: dunque senza la prova di esso, al cliente è inibito l’accesso alla procedura, fatto salvo il suo diritto di poter adire un organismo di mediazione ex Decreto legislativo 28/2010, essendo la materia bancaria inserita tra quelle per le quali il legislatore prevede un obbligatorio tentativo di conciliazione ante causam, quale condizione di procedibilità del relativo giudizio: in tale ultima ipotesi, il decreto 28/2010 non prevede l’obbligatoria e preliminare presentazione del reclamo (attività comunque assolutamente consigliata) all’intermediario.

Ove il cliente sia rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario o sia stato respinto, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell’assistenza di un legale. Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.

Il ricorso è sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di questi, da un’associazione di categoria alla quale il cliente stesso aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, ce può essere conferita anche nel ricorso. Esso deve essere redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell’ABF e reperibile presso le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e può essere inviato alternativamente alla segreteria tecnica del Collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d’Italia. Entro 30 giorni dalla ricezione, l’intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso.

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