Con Risoluzione n.49/E pubblicata da Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i nuovi Codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e relativi interessi e sanzioni, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. SI tratta di una nuova misura che ha lo scopo primario di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione amministrativa e procedurale dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, il cittadino o l’unità produttiva contribuente potrà versare l’imposta sostitutiva sui finanziamenti e relativi interessi e sanzioni, pagando con il famoso modello F24.
Ecco i nuovi Codici Tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva autoliquidata con modello F24:
“1545 Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – ACCONTO ”;
“1546 Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – SALDO”;
“1547 Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento;
“1548 Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.
Tali Codici Tributo sul modello F24 sono reperibili nella sezione “Erario”; solo per il codice “1545”, il campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to” è valorizzato con il numero della rata di acconto.
Per quanto concerne i Codici Tributo da utilizzare con Modello F24, a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici: “A193 Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – IMPOSTA”; “A194 Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – SANZIONE”; “A195 Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – INTERESSI”.