Secondo l’Ordinanza interlocutoria n.527 de 14 gennaio 2015, l’articolo 374 codice di procedura civile sancisce sulla questione di massima di particolare importanza concernente l’esistenza, in materia tributaria, di un principio generale dell’obbligatorietà del contradditorio endoprocedimentale prima dell’emanazione di un provvedimento lesivo degli interessi e diritti del soggetto contribuente anche in mancanza di specifica previsione in tal senso, pena l’invalidità dell’atto emesso. Il diritto al contradditorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione dell’atto, realizza l’inalienabile diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione ed il buon andamento dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione.
L’Ordinanza interlocutoria n.527 del 14 gennaio 2015 sancisce:
· perplessità circa l’esistenza di un principio generale in materia tributaria che imponga all’amministrazione di attivare il contradditorio con il soggetto contribuente prima dell’emissione di un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente,
· è necessario precisare la concreta modalità di esplicazione del contradditorio e, soprattutto, gli effetti dell’eventuale inosservanza di tali modalità.
Secondo quanto riportato dalla Corte di Cassazione Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contradditorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contradditorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti sancito.