Il principio di responsabilità patrimoniale del debitore prevede che questi risponda dell’adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri. L’articolo 2740 comma 2 del Codice Civile precisa che le limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge; per regola, la responsabilità del debitore è illimitata.
Una volta raggiunto il tempo per l’adempimento, se il debitore non ha eseguito la prestazione dovuta, il soggetto creditore può procedere all’esecuzione forzata:
· in forma generica, se il suo credito ha per oggetto la consegna di una somma di denaro che questi realizzerà in forma coattiva sul patrimonio del soggetto debitore;
· in forma specifica, ottenendo un provvedimento del giudice, se non è adempiuta un’obbligazione di consegnare una cosa determinata o un’obbligazione di fare o di non fare.
Il patrimonio del debitore è la garanzia del soggetto creditore ma, si tratta solo di una garanzia generica. Una garanzia specifica è rappresentata dalla costituzione del pegno o dell’ipoteca.
La categoria dei diritti reali di garanzia comprende i due istituti di pegno ed ipoteca: entrambi limitano il potere di disposizione del soggetto proprietario, hanno carattere reale, ovvero esiste un bene a garanzia del credito, e sono opponibili a tutti. I due istituti attribuiscono al titolare il diritto di sequela, ovvero il potere di soddisfare il proprio credito facendo espropriare il bene e facendolo vendere all’incanto. E’ comunque vietato il patto commissorio, ovvero la facoltà di accordarsi affinchè, in mancanza di pagamento, il soggetto creditore entri nella proprietà della cosa; con la vendita agli incanti, il debitore potrà vedere vendute le sue cose ad un prezzo migliore.
Il pegno è il diritto reale su cosa mobile di proprietà del debitore o di un terzo soggetto che il creditore può acquistare come garanzia del suo credito (articolo 2784 Codice Civile). Sono oggetto del pegno i beni mobili, universalità di mobili ed altri diritti aventi ad oggetto cose mobili, come i crediti. L’ipoteca è il diritto reale di garanzia che attribuisce al titolare il potere di fare espropriare la cosa su cui tale diritto è costituito e di soddisfare il proprio credito con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (articolo 2808 Codice civile). L’ipoteca è soggetta ad un regime di pubblicità di carattere costitutivo essendo posta in essere dall’iscrizione nei pubblici registri.