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Assicurazione contro la responsabilità civile: chiarimenti legislativi

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L’assicurazione contro la responsabilità civile è una sottospecie dell’assicurazione contro i danni: l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze patrimoniali di un atto illecito. L’assicurazione non si estende ai danni derivanti da un atto doloroso dell’assicurato (art. 1917 comma 1).

L’assicuratore è obbligato verso l’assicurato al rimborso di quanto questi debba pagare al soggetto danneggiato; può pagare direttamente al danneggiato e deve farlo se l’assicurato stesso lo richiede (art. 1917 comma 2); non è invece obbligato direttamente verso il danneggiato. La forma più diffusa di questa assicurazione è quella contro la responsabilità civile automobilistica (R.C.A), oggi disciplinata dal “codice delle assicurazioni private, Titolo X, art. 122 e seguenti). Si tratta di un’assicurazione cogente, ovvero obbligatoria, nel senso che tutti i veicoli a motore muniti di targa circolanti su strada ma, anche, motoscafi e le imbarcazioni a motore, devono essere coperti da un’assicurazione stipulata con un’impresa autorizzata all’esercizio di questa specie di assicurazione.

In caso di sinistro, il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile. Per poter agire giudizialmente, il danneggiato ha l’onere di chiedere all’assicuratore il risarcimento con raccomandata A.R, concedendogli un termine di circa 60 giorni, ovvero di 90 giorni in caso di danni alla persona (art. 144 e 145 del Codice). Nel caso in cui il sinistro sia occorso tra due veicoli a motore con conseguente danno dei veicoli medesimi e dei conducenti e non abbia prodotto danni alla persona del conducente non responsabile superiori ad una entità determinata, il danneggiato per poter agire giudizialmente deve chiedere il risarcimento direttamente al proprio assicuratore, contro il quale proporrà azione diretta, una volta che sia spirato il termine di 60 o 90 giorni dal ricevimento di A.R. Un’apposita istituzione, il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene a favore di coloro che sono stati danneggiati da un veicolo non identificato o non assicurato (oltre che in altri casi particolari, tra cui quello dei veicolo posto in circolazione contro la volontà del soggetto proprietario).


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