L’Ente di Previdenza INPS, nell’espletamento della sua funzione di monitoraggio, è tenuta costantemente alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei soggetti pensionati che risiedono all’estero, come sancito dal dispositivo legislativo Legge 30 dicembre 1991, n.412.
I redditi prodotti fuori dai confini italiani devono essere accertati dalle certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti estere dato che tali sono utili a permettere all’INPS ed all’Amministrazione fiscale italiana di accertare il possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni previdenziali. I redditi da dichiarare, secondo le disposizioni nazionali, sono quelli relativi alle prestazioni previdenziale italiane ed estere, redditi immobiliari, quelli derivanti da lavoro, redditi di capitali, redditi a carattere assistenziale e, pure, rendite vitalizie o a tempo.
Oggetto di certificazione da parte delle Autorità competenti dei paesi ove risiedono i pensionati sono tutti i flussi di reddito prodotti e derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Le autocertificazioni devono essere prodotte ed esibite dai pensionati residenti all’estero all’Autorità Consolare italiana; queste devono essere valide ai fini dell’accertamento come la certificazione assimilabile ad Obis/M e CU. L’Ente di Previdenza INPS espleta la sua fase di monitoraggio e di controllo a campione sui redditi riscossi dai pensionati residenti all’estero e verifica la regolarità delle autocertificazioni, con allegato il documento d’identità in corso di validità e codice fiscale.
Il modello di riferimento è il Modello RED/EST che è costituito da quattro sezioni, attraverso cui ogni anno viene disposto l’accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’estero. Le quattro sezioni di cui si compone il Modello RED/EST sono le seguenti:
· la prima indica come compilare il modulo;
· la seconda raccoglie i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
· la terza include la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei dati personali;
· la quarta consente la delega al patronato.
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