Con la pubblicazione della Circolare Inps n. 67 del 6 aprile 2017 è stata siglata e formalizzata la Convenzione tra INPS e UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. Con la Convenzione, l’UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI affida all’INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati (pensionati) possono versare in quanto titolari e percipienti di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS.
Per quanto concerne la modalità di riscossione, secondo quanto contenuto e riportato formalmente in articolo 2 alla suddetta Convenzione siglata, è prevista la possibilità dell’INPS di effettuare per conto dell’Organizzazione sindacale, la trattenuta del contributo sindacale direttamente all’atto del pagamento della pensione.
Come previsto dalla Circolare Inps del 6 aprile 2017, la misura del contributo sindacale si sostanzia ed è quantificato nelle seguenti percentuali dell’importo lordo della pensione compresa la tredicesima:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Il Codice INPS assegnato è B8 e dalla sottoscrizione e formalizzazione di tale Convenzione non devono derivare in capo all’Ente di Previdenza ulteriori oneri ed esonerato da qualunque responsabilità derivi dall’applicazione dello stesso Accordo e, in caso di pignoramento eseguito sulle somme oggetto dell’Accordo da soggetti creditori dell’associazione UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.). Inoltre, ove sorgano contestazioni di qualsiasi natura, INPS si riserva il diritto di sospendere tale Accordo-Convenzione.
_________________________________
_________________________________