I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello Iva TR. Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. In alternativa, come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.
Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.
Il modello è costituito da: il frontespizio composto di due facciate; il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili; il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. Il modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
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