Circolare 3/E: chiarimenti di Agenzia delle Entrate in materia di consultazione dei dati ipotecari e catastali

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Con Circolare 3/E pubblicata a marzo 2017, Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire la disciplina inerente la “Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”. L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, è quanto stabilito dal dettato normativo del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 161 e data la rilevanza dei servizi forniti, Agenzia delle Entrate ha ritenuto rilevante diramare, chiarimenti sulle modalità di consultazione delle suddette banche dati, nonché alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili, anche al fine di fornire al cittadino informazioni utili sulla possibilità di accesso agli atti catastali e ai registri immobiliari.

Come ribadito da Agenzia delle Entrate con la Circolare 3/E pubblicata qualche giorno fa, è prevista una specifica esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le consultazioni catastali e per quelle ipotecarie. L’esenzione in esame è prevista con espresso riferimento alle richieste effettuate “in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”, da cui la definizione corrente di “consultazioni personali.

L’accesso telematico al servizio di consultazione “personale” è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle credenziali fiscali che l’Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline. In particolare:

  • le persone fisiche possono accedere direttamente ai servizi Fisconline/Entratel mediante le credenziali di autenticazione alla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni), registrate ai medesimi servizi, possono accedere alle informazioni tramite i soggetti incaricati, abilitati dal proprio Gestore.

L’accesso al servizio di consultazione avviene esclusivamente in base al codice fiscale del soggetto richiedente (sia esso persona fisica o non fisica, di seguito: (Richiedente); la ricerca viene eseguita a livello nazionale, con riferimento alle banche dati gestite dall’Agenzia. A seguito della richiesta, il sistema fornisce in risposta l’elenco degli “omocodici” reperiti (soggetti presenti nelle banche dati catastale o ipotecaria con lo stesso codice fiscale, ma con dati anagrafici/denominazione differenti); una volta selezionato il soggetto di interesse, è possibile visualizzare la lista delle province in cui si trovano i beni di cui lo stesso risulta all’attualità “intestatario catastale”. In questa fase è possibile richiedere la visura per soggetto, che viene eseguita a livello provinciale e con riferimento all’attualità.

Selezionata una provincia, viene visualizzato l’elenco degli immobili, censiti al catasto terreni e al catasto fabbricati, con possibilità di richiedere:

  • la visura catastale relativa alla particella di terreno o all’unità immobiliare urbana selezionata (“Visura per immobile attuale”, “Visura per immobile storica”, “Visura della mappa”, “Visura planimetrica”);
  • l’ispezione ipotecaria, relativa alla particella di terreno o all’unità immobiliare urbana selezionata.

Con riferimento alle ispezioni ipotecarie, è opportuno segnalare che la ricerca on line consente il reperimento delle sole formalità eseguite dopo l’automazione dei registri immobiliari che vengono consultati. Come ribadito da Agenzia delle Entrate “non potranno essere reperite per via telematica le trascrizioni e le iscrizioni eseguite prima dell’automazione della Conservatoria, né quelle in cui gli immobili sono individuati con identificativi catastali diversi da quelli attuali, né quelle in cui il soggetto è presente con un codice fiscale diverso da quello del Richiedente.”.

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