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Rivalutazione terreni e partecipazioni confermata nel 2017

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rivalutazione partecipazione e terreni giuseppe merola sapri
#pinomerola

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2017

La Legge di Bilancio 2017, come da prassi ormai consolidata, ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

– Terreni edificabili e agricoli posseduti a titoli di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
– Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

Caratteristica peculiare è che i beni precedentemente elencati devono essere posseduti alla data dell’1/1/2017 non in regime d’impresa da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali;
Nel dettaglio, al fine di procedere con la rivalutazione e quindi di beneficiare di un maggior valore di acquisto di terreni e partecipazioni, sarà necessario far redigere una perizia da un esperto iscritto come ingegnere, geometra, architetto, agronomo per i terreni oppure come dottore commercialista, ragioniere o revisore legale dei conti per le partecipazioni. Una volta redatta la perizia, al fine di rendere effettiva la rivalutazione, sarà necessario versare all’Erario un’imposta sostitutiva dell’8% del maggior valore rivalutato in un’unica soluzione in data 30/06/3017 oppure in tre rate annuali in data 30/06/2017, 30/06/2018 (con una maggiorazione del 3% a titolo di interessi) ed al 30/06/2019 (sempre maggiorata del 3% a titolo di interessi).
Nonostante il costo della rivalutazione sia più che raddoppiato negli ultimi anni questa consente un significativo risparmio fiscale a vantaggio di chi ha intenzione di cedere le proprie quote di partecipazione o propri terreni pagando sulla plusvalenza solamente l’8% invece che l’imposta “piena” derivante dalla propria aliquota fiscale.
Nel caso delle partecipazioni non è più rilevante il fatto che le stesse siano qualificate, quindi con diritti di voto in assemblea superiori al 20%, oppure non qualificate mentre per i terreni si segnala che con la Ris. 53/E/2015 è stato confermato che è possibile procedere alla rivalutazione anche se questi sono già stati ceduti al momento della perizia. Questo è possibile in quanto la dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il maggior valore verrà compilata solamente l’anno successivo alla cessione del terreno.
Sempre in tema di rivalutazione dei terreni si ritiene utile segnalare alcuni casi particolari oggetto di pronunce negli ultimi anni. In particolare è stato previsto che è possibile procedere alla rivalutazione degli stessi anche in caso di esproprio ai fini pubblici, sempre che non si opti per applicare la tassazione separata degli stessi. Inoltre, nel caso i terreni siano posseduti in comunione pro indiviso è possibile procedere alla rivalutazione anche solo per volontà di alcuni e non tutti i comproprietari. In questo caso il singolo comproprietario dovrà versare l’imposta sostitutiva con le modalità precedentemente illustrate solo sulla quota di sua proprietà. Da ultimo, nel caso vi siano dei terreni in parte da considerarsi agricoli ed in parte edificabili è possibile procedere alla rivalutazione solo per la parte edificabile senza procedere ad un nuovo accatastamento degli stessi, ai fini di separare le due entità. In questo caso però è necessario che in perizia sia richiamato lo strumento urbanistico che determina la duplice destinazione del terreno.

di Marco Baldin

Sullo stesso argomento: Rivalutazione partecipazioni e terreni anche per il 2017: sempre 8%

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